Aliquote Imu e Irpef invariate per il nuovo anno. E’ quanto deciso dalla giunta Biffoni per l’anno 2022 e approvato a maggioranza dal Consiglio comunale.
“Una scelta affatto scontata e lo è sempre di meno perché i bilanci dei Comuni sono in grande sofferenza. Gli enti locali stanno chiedendo aiuti al governo per chiudere i propri conti. – afferma l’assessore al bilancio, Benedetta Squittieri – Abbiamo deciso di confermare le nostre aliquote e quindi di non gravare sui cittadini dopo una verifica sulla tenuta dei conti. Una decisione che abbiamo preso senza bisogno di fare una discussione di carattere politico tanto era condivisa”.
Qualche modifica al regolamento Imu c’è, ma è migliorativa per il contribuente. Vediamo di che si tratta specificando che si tratta di cambiamenti alla norma nazionale recepiti dal Comune di Prato.
Sarà applicata l’esenzione Imu per l’abitazione principale in presenza di più immobili. Fino a oggi era concessa solo nel caso le proprietà si trovassero dentro i confini comunali. Ora invece è estesa anche all’ipotesi di immobili presenti in comuni diversi.
Sarà inoltre prevista l’esenzione Imu per i cosiddetti fabbricati merce, ossia quegli immobili costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice. L’agevolazione è valida fino a che resta tale destinazione e non ci sia locazione. Fino a oggi invece era prevista un’aliquota dello 0,1%, modificabile dal Consiglio comunale.
La terza modifica al regolamento Imu è più complessa e riguarda il Terzo settore. Lo Stato ha cambito la norma e ha lasciato agli enti locali la libertà di recepirla. Il Comune di Prato ha deciso di farlo. Si tratta di concedere l’esenzione Imu per gli immobili in comodato d’uso a enti ecclesiastici e a altri enti non commerciali. Fino a oggi l’esenzione era prevista solo in casi particolari di non agevole definizione con conseguente alto rischio di contenzioso. Ora le condizioni da dover rispettare sono due: che il comodatario sia un ente non commerciale e che l’immobile sia da questo utilizzato per i propri scopi istituzionali; non rileva più quindi la natura giuridica del soggetto comodante e il limite delle attività a cui l’immobile deve essere adibito. Deve solo essere destinato alle finalità istituzionali previste dallo statuto.