PRATO - Biffoni ter, il giudice si riserva sul ricorso contro l’elezione. Ecco cosa può succedere a questo punto

Due le parti in causa: il cittadino che ha promosso il ricorso e il sindaco. Nel procedimento presente anche la procura. La decisione del tribunale sarà notificata entro qualche settimana. Al centro della controversia una norma che si presta a più interpretazioni
Nadia Tarantino
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Dopo l’udienza di oggi, mercoledì 21 ottobre, i riflettori sul caso ‘Biffoni ter’ sono destinati a restare accesi per ancora qualche settimana. Recepite le note integrative chieste nella scorsa udienza, il tribunale civile, presieduto dalla presidente Lucia Schiaretti, si è riservato sul ricorso che chiede di dichiarare illegittimo il terzo mandato del sindaco di Prato. Tre le decisioni possibili: accogliere il ricorso e dunque mettere un’ipoteca sulla permanenza di Matteo Biffoni alla guida del Comune, respingerlo e dunque lasciare tutto così com’è, trasmettere gli atti alla Corte costituzionale affinché chiarisca i limiti dell’interruzione temporale che un sindaco deve rispettare dopo due mandati consecutivi. Se la soluzione sarà interrogare la Consulta, le parti in causa dovranno aspettare, al contrario ciascuna potrà appellare la decisione.
E’ stato Brenno Bianchi, cittadino pratese (nella foto con l’avvocato), a tradurre in azione giudiziaria uno dei temi della campagna elettorale dell’allora candidato sindaco e oggi consigliere comunale Jonathan Targetti che ha da subito posto grandi punti interrogativi sulla scelta del centrosinistra di rimettere in corsa Matteo Biffoni rispetto all’articolo 51 del Testo unico degli enti locali che stabilisce il divieto di ricandidatura immediata per i sindaci che abbiano già ricoperto la carica per due mandati consecutivi. La questione è capire cosa si intenda per “divieto di ricandidatura immediata”.
Secondo Bianchi, assistito dall’avvocato Franco Bruno Campagni, la parentesi della sindaca Ilaria Bugetti cominciata a giugno 2024 e conclusa con le dimissioni a giugno 2025, non sarebbe stato un periodo sufficiente a interrompere la continuità amministrativa e a consentire la ricandidatura di Biffoni; la difesa di Biffoni, rappresentata dagli avvocati Francesco Marone e Catia Tomasetti, ritiene, invece, del tutto legittima la candidatura poiché tra i due mandati consecutivi e il terzo si è tenuta una tornata elettorale alla quale l’allora ex sindaco non ha partecipato.
In mezzo, la posizione della procura che ha preso parte al procedimento e avrebbe invitato a investire della questione la Consulta affinché chiarisca l’esatto perimetro della norma attualmente in vigore. Il punto più controverso, come già detto, è l’assenza di una indicazione chiara, precisa, puntuale sulla durata minima dell’interruzione tra due periodo di mandato. Una norma che forse – staremo a vedere – merita non tanto un aggiustamento quando un chiarimento. Al di là della decisione del tribunale civile, il caso è destinato a fare giurisprudenza e a dare garanzie ai 735 comuni italiani con più di 15mila abitanti che sono soggetti a una norma che usa un avverbio – ‘immediatamente’ – che ha una sua soggettività. (nadia tarantino)

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